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START UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI - ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE - IL LIMITE TEMPORALE DEI 60 MESI





START UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI
ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE


1. Start-up innovativa e l'incubatore certificato – ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (art. 25, commi 9 - 17)

1.1. La sezione speciale del Registro imprese

La start-up innovativa e l'incubatore certificato, al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione, dovranno essere iscritti in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Ai fini dell'iscrizione in tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato dovrà essere attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

La sezione speciale del Registro delle imprese consentirà la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, così come ai requisiti previsti sopra.

La start-up innovativa verrà automaticamente iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
f) elenco delle società partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale
.

L'incubatore certificato verrà automaticamente iscritto alla sezione speciale del Registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative
.

Tutte le informazioni di cui sopra saranno rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi.
Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati dovranno assicurare l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.


1.2. Adempimenti successivi all’iscrizione nella sezione speciale - Informazioni - Bilanci - Perdita requisiti

1) Ai sensi del comma 14, dell'art. 25, le informazioni di cui sopra dovranno essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità indicato sopra.
Pertanto, le informazioni comunicate dalle società start-up devono essere aggiornate due volte l'anno: entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre.
Anche quando non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società start-up dovrà comunque confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate.

Per tale comunicazione va utilizzato il Modello S2 - Riquadro 20/Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito, in esenzione sia dall'imposta di bollo che dal pagamento dei diritti di segreteria, seguendo le istruzioni impartite dalle singole Camere di Commercio.

2) Ai sensi del successivo comma 15, dell'art. 25, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato dovrà attestare il mantenimento del possesso dei requisiti indicati sopra con una apposita dichiarazione da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese.

3) Ai sensi del successivo comma 16, dell'art. 25, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la start-up innovativa o l'incubatore certificato saranno cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti.
Si applica, in tal caso, l'articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese), relativo alla cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice.
Secondo tale articolo, il procedimento per la cancellazione delle società in questione dovrà essere avviato quando l'ufficio del Registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze:
a) irreperibilità presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

L'ufficio del Registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate sopra, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel Registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società.
L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze indicate sopra.
Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale.
Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi indicati sopra.
Decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.
La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel Registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze accertate.
Dopo la cancellazione, l'ufficio del Registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 580/1993, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.
La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti.


1.3. Esonero per quattro anni da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale

Secondo quanto stabilito al comma 8, dell'art. 25, del D.L. n. 179/2012, presso il Registro delle imprese dovrà essere istituita un'apposita sezione nella quale si dovranno iscrivere le nuove start-up innovative e gli incubatori certificati.
La start-up innovativa e l'incubatore certificato dovranno essere iscritti in questa apposita Sezione, al fine di poter beneficiare della disciplina dettata nella Sezione IX del D.L. n. 179/2012.

La sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato dovrà essere attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Analogamente, l'incubatore certificato, per poter autocertificare il possesso dei requisiti previsti al 5° comma, dell'art. 25, del D.L. n. 179/20129, dovrà depositare, al momento dell'iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle imprese, una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale.

Le società già costituite alla data di conversione in legge del presente decreto (19 dicembre 2012) e in possesso dei requisiti previsti dallo stesso decreto, potranno essere considerate start-up innovative solo se entro 60 giorni (17 febbraio 2013) dalla stessa data depositeranno presso l'Ufficio del Registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti.

Per la start-up innovativa il Registro delle imprese dovrà fornire le informazioni relative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori.
Per gli incubatori certificati dovrà fornire le informazioni relative: all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, così come ai requisiti previsti sopra.

L'iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese avverrà solo per via telematica, attraverso ComUnica.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato dovrà attestare il mantenimento del possesso dei requisiti indicati sopra con una apposita dichiarazione da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la start-up innovativa o l'incubatore certificato saranno cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti.

Il comma 8 dell’articolo 26 stabilisce, per la start-up innovativa e per l’incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, l’esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l’iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.
L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.


1.4. Società già costituite alla data di entrata in vigore della legge 221/2012 che si registrano nella Sezione speciale delle Startup innovative

Secondo l’art. 25, comma 3 del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, e successive modificazioni: “le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del Registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti”.
Considerando la data di entrata in vigore del D.L. n.179/2012 (20 ottobre 2012) e quella di entrata in vigore della L. n. 221/2012 (18 dicembre 2012), si precisa che la durata di applicazione della disciplina delle startup innovative è regolata secondo quanto indicato nel seguente schema:
A. Se l'impresa è costituita tra la data del 20 ottobre 2010 e quella del 18 dicembre 2012: la durata massima di applicazione della disciplina durerà 4 anni, e precisamente fino al 18 dicembre 2016;
B. Se l'impresa è costituita tra la data del 20 ottobre 2009 e quella del 19 dicembre 2010: la durata massima di applicazione della disciplina durerà 3 anni, e precisamente fino al 18 dicembre 2015;
C. Se l'impresa è costituita tra la data del 20 ottobre 2008 e quella del 19 dicembre 2009: la durata massima di applicazione della disciplina durerà 2 anni, e precisamente fino al 18 dicembre 2014.


1.5. 19 DICEMBRE 2012 - Al via le domande di iscrizione nell'apposita sezione del Registro imprese

L’art. 25 del decreto legge n. 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto la disciplina delle start-up innovative.
Queste imprese godono di particolari benefici anche di natura fiscale e devono essere iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3 del citato art. 25, le imprese già costituite e in possesso dei requisiti alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179/2012) hanno 60 giorni di tempo dalla medesima data per depositare presso il Registro imprese l'autodichiarazione del possesso dei requisiti e presentare la domanda di iscrizione nell'apposita sezione speciale.
Tale termine scade il 17 febbraio 2013.

. Se vuoi visitare il sito dedicato alle Start-up innovative, clicca QUI.


1.6. Start-up innovative - Iscrizione alla Sezione speciale anche dopo il 17 febbraio - Precisazione del Ministero dello Sviluppo Economico

Le società già costituite alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 221/2012) possono iscriversi alla Sezione speciale anche dopo il 17 febbraio 2013.
Questa è la linea che il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso nota in una risposta articolata al quesito posto da Infocamere, relativo all’iscrizione delle società già costituite alla “Sezione speciale” del Registro delle Imprese entro il termine del 17 febbraio.
La scadenza indicata in norma primaria – secondo il Ministero - è da interpretare come non perentoria, pertanto, le società già costituite alla data dell’approvazione della Legge n. 221/2012 (19 dicembre 2012), potranno iscriversi alla “Sezione speciale”, dedicata alle Start up del Registro delle imprese, anche dopo il 17 febbraio.
Contestualmente, il Ministero ha però precisato che il termine per il possesso dei requisiti, così come il termine di durata massima della Start up innovativa (19 dicembre 2012) sono invece inderogabili.

. Se vuoi scaricare il testo del parere ministeriale, clicca QUI.


2. 21 GIUGNO 2013 - Incubatori e Start-Up - Disponibile la MODULISTICA e le GUIDE aggiornate

Con un Comunicato stampa del 21 giugno 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che è disponibile il modulo di domanda in formato elettronico con il quale gli incubatori di startup innovative potranno autocertificarsi ed essere iscritti presso l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
La certificazione degli incubatori consentirà di valorizzare quelle società che accompagnano il processo di avvio e di crescita delle startup innovative, nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita.

Per facilitare la procedura è stata inoltre predisposta una guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari dell’incubatore certificato.
È stata inoltre aggiornata la guida sintetica sugli adempimenti della startup innovativa.

. Se vuoi accedere alla sezione modulistica e guide operative, clicca QUI.


3. 29 AGOSTO 2014 - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico sugli adempimenti relativi alla conferma del possesso dei requisiti

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014, affronta il tema degli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese che le Start-Up innovative e gli Incubatori certificati sono chiamati ad adempiere nel corso dell'anno solare in relazione alla conferma del possesso dei requisiti.

Il riferimento è all'art. 25, commi dal 12 al 15 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nei quali si stabilisce quanto segue:
1) nei commi 12 e 13 vengono individuate le informazioni che, rispettivamente, le Start-Up innovative e gli Incubatori certificati devono fornire nella domanda di iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle imprese;
2) nel comma 14 si stabilisce che le informazioni di cui sopra "debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi" e sono sottoposte al regime di pubblicità;
3) nel successivo comma 15 si dispone che, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dal comma 2 e dal comma 5, depositando tale dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle imprese.
La perdita dei requisiti di cui ai citati commi 2 e 5 è causa di cancellazione dalla Sezione speciale del Registro delle imprese, pur permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria.
Non solo, il mancato deposito della predetta dichiarazione nei termini previsti viene equiparato alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio della start-up o dell'incubatore certificato dalla Sezione speciale.

Si tratta di tre diversi adempimenti nei confronti del Registro delle imprese, di cui due a cadenza semestrale (comma 14) e uno a cadenza annuale (comma 15), la cui applicazione ha ingenerato non pochi dubbi interpretativi tra gli operatori del settore; dubbi che la circolare aiuta a superare, identificando una procedura chiara e introducendo una semplificazione degli adempimenti.
Il primo aggiornamento delle informazioni è previsto entro sei mesi dall’iscrizione della società nella Sezione speciale del Registro delle imprese. Per cui: se una società si è iscritta il 15 maggio 2014, dovrebbe effettuare il primo aggiornamento entro il 15 novembre 2014 e il secondo aggiornamento semestrale entro il 15 maggio 2015.
Mentre, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, la società può uniformare il secondo aggiornamento semestrale, anzichè al 15 maggio 2015, al 30 giugno 2015, ed eseguire il terzo adempimento al 31 dicembre 2015, e così via a seguire per ogni successivo semestre.
Tale interpretazione consente una semplificazione e riduce a due il numero degli adempimenti annui, senza compromettere gli obiettivi informativi richiesti dal legislatore.
Viene, inoltre, previsto che la dichiarazione semestrale di cui al comma 14, la quale scada nel termine successivo al termine dell’esercizio sociale, possa essere effettuata unitamente all’attestazione del mantenimento dei requisiti, di cui al comma 15, integrando tale attestazione degli elementi ulteriori previsti ai commi 12 e 13, rispettivamente, per le Start-Up innovative e per gli Incubatori certificati.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.


4. 29 SETTEMBRE 2014 - START-UP INNOVATIVE - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle modalità di iscrizione nel Registro delle imprese

1) La richiesta di iscrizione di una società di nuova costituzione nell’apposita sezione speciale di cui all’art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012 non può essere per la sola attività di “ricerca e sviluppo”, ma deve essere sempre accompagnata anche dalla denuncia dell’avvio dell’attività, da intendersi come denuncia dell’avvio dell’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi, con specificazione della natura dei prodotti o servizi in questione e allegando, se del caso, le previste autorizzazioni o comunicazioni richieste.
2) Non compete all’ufficio del Registro delle imprese valutare il merito delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione speciale. Compito dell’ufficio del Registro delle imprese è solo quello di verificare la corretta compilazione ed allegazione di tutti i documenti e moduli previsti dalla disciplina in esame.
Sono questi i due chiarimenti che sono stati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere del 29 settembre 2014, Prot. 169135.

Non può essere considerata start-up innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 C.C.), secondo cui: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Quindi è inevitabile che, contestualmente alla richiesta di iscrizione, debba anche essere presentata, ove sia prevista dalla regolazione amministrativa locale inerente dette attività, apposita SCIA al competente SUAP, anche attraverso la procedura della “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa” prevista dall’art. 9 e seguenti del D.L. n. 7/2007.

. Se vuoi scaricare il testo del parere ministeriale, clicca QUI.


5. 21 GENNAIO 2015 - START-UP INNOVATIVE - Nuovi chiarimenti e indicazioni dal Ministero dello Sviluppo Economico

Con quattro nuovi pareri del 19 gennaio 2015 e una circolare del 20 gennaio 2015, pubblicati sul proprio sito istituzionale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito nuovi chiarimenti e nuove indicazioni operative in relazione alle Start-Up innovative.

1) Il primo parere (del 19 gennaio 2015, Prot. 6057) affronta il tema del conferimento di impresa individuale in S.r.l. unipersonale ritenendo che il conferimento dell’intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società uni personale, di cui il conferente (già titolare dell’impresa individuale) sia unico socio, contempli, per le finalità di cui all’art. 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, un’ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esimente della causa ostativa «non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda» di cui alla lettera g) predetta.
Ovviamente tale attività non deve essere stata esercitata per un periodo superiore a 48 mesi complessivi, intendendosi per tali, tanto la parte esercitata pretrasformazione, quanto quella successiva alla trasformazione stessa.

2) Il secondo parere (del 19 gennaio 2015, Prot, 6059) fornisce chiarimenti sulla creazione di una Start-Up innovativa nel settore del “civic crowdfunding” (finanziamento collettivo).

3) Il terzo parere (del 19 gennaio 2015, Prot. 6062) fornisce chiarimenti sull'iscrizione, nella sezione speciale del Registro Imprese in qualità di Start-Up innovativa, di una società costituita nel novembre 2011 e quindi già iscritta nella sezione ordinaria dello stesso Registro. Il Ministero ricorda che il termine da cui decorre il computo dei quattro anni, per usufruire dello speciale regime previsto dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012, è quello della data di costituzione della società.

4) Il quarto parere (del 19 gennaio 2015, Prot. 6064) fornisce chiarimenti in materia di sanzioni applicabili alle società Start-Up, in dipendenza del ritardato aggiornamento delle informazioni, in difformità da quanto previsto dal comma 15, dell’articolo 25, del D.L. n. 179/2012.
Ricordiamo che il citato comma 15, dell'articolo 25, si limita a stabilire quanto segue: "Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese".
Mentre nel successivo comma 16 viene previsto che "16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247".
Il comma 16 disciplina la fattispecie della "omessa presentazione", tacendo integralmente sull'ipotesi di "ritardato adempimento".
Tuttavia, dal ritardato adempimento non può farsi discendere l'automatica cancellazione della Start-Up dalla sezione speciale.
Il mantenimento dei requisiti posti dal legislatore permette la conservazione dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, che assume una valenza quasi costitutiva. Ne consegue - secondo il Ministero - che il tardivo adempimento va sanzionato ordinariamente a norma dell'art. 2630 Codice Civile.


6. GIUGNO 2015 - Due nuovi pareri dal Ministero dello Sviluppo Economico

1. STAR-TUP INNOVATIVE - Natura e tipologia di controlli sui requisiti al momento dell’iscrizione nella Sezione speciale del Registro imprese

I poteri di verifica in capo all’ufficio del Registro delle imprese sono di natura principalmente formale. E questo criterio è rimasto intatto anche dopo l’introduzione delle “piccole e medie imprese innovative” da parte dell’art. 4 della legge n. 33 del 24 marzo 2015.
Resta fermo tuttavia che nell’ambito delle verifiche formali in carico all’Ente camerale sicuramente rientrano quelle relative alla reale presenza dei prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico richiesti dalla norma, ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla Camera stessa, senza cioè che sia condotta un’analisi ispettiva, che chiaramente non compete né è possibile alla Camera stessa.
E’ questo il contenuto del Parere del 31 maggio 2015, Prot. 80747, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico risponde a quesito posto da una Camera di Commercio in merito al controllo sui requisiti al momento dell’iscrizione nella Sezione speciale di una Startup innovativa a vocazione sociale che chiedeva l’iscrizione per l’attività di "organizzazione di corsi di formazione e sportivi".
Il controllo dell'Ufficio fin dove può e deve spingersi?
Esaminando la normativa vigente, appare del tutto evidente come il legislatore abbia inteso limitare l’analisi da parte dell’ufficio ricevente alla mera verifica di regolarità formale della attestazione depositata.
Il Ministero si limita poi a fissare il seguente criterio generale: qualora al momento dell’iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle imprese, l’ufficio verifichi situazioni di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (effettivo possesso dei requisiti, desumibile dai documenti depositati), si deve ritenere assolutamente prevalente l’aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo.

2. STAR-TUP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI - Cancellazione dalla Sezione speciale del Registro delle imprese per mancanza di requisiti

L’ordine di cancellazione dalla Sezione speciale del Registro delle imprese di una Start-up o di un Incubatore certificato per “gravi irregolarità nelle informazioni contenute nel modulo di autocertificazione” proviene unicamente dalla Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le P.M.I. del Ministero dello Sviluppo Economico.
Ne consegue che la posizione dell’ufficio del Registro delle imprese ricevente è di mero pati, una sostanziale soggezione, all’ordine ministeriale, alla stregua di quanto avviene per l’ordine di cancellazione (anch’esso ministeriale) delle società cooperative ex art. 2547-septiesdecies, o delle imprese sociali (da parte del Ministero del lavoro).
Ciò comporta che l’ufficio ricevente non è chiamato ad alcuna verifica preventiva. Dovrà, pertanto, procedere alla iscrizione della cancellazione dalla sezione speciale della Stat-up o dell'incubatore, senza necessità di porre in essere alcuna azione amministrativa, né a livello istruttorio, né richiedendo la partecipazione al procedimento del soggetto cancellando.
La cancellazione appare dunque l'elemento terminale di un procedimento incardinato unicamente nel Ministero.
E’ questo il contenuto del Parere del 3 giugno 2015, Prot. 82454, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio che chiedeva se la materia fosse o meno di competenza del Giudice del registro (ex art. 2191) e, in via generale, quale fosse il procedimento da seguire nella fattispecie.
Ricordiamo che l’art. 25, comma 16, seconda parte, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, prevede che la cancellazione dalla Sezione speciale del Registro delle imprese, lascia permanere l’iscrizione in sezione ordinaria della società che abbia perduto i requisiti di Start-up o di incubatore.
Il comma 5 dell’articolo 31, del citato D.L. n. 179/2015, attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico, segnatamente alla Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le P.M.I., la vigilanza “sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione”. Nell’ambito di detta vigilanza, ove il Ministero riscontri “gravi irregolarità nelle informazioni contenute nel modulo di autocertificazione” è ben legittimato ad ordinare la cancellazione dalla sezione del soggetto.
Secondo il Ministero, avverso il provvedimento di cancellazione appaiono esperibili gli ordinari strumenti di impugnazione giurisdizionale. Non è, invece, ammesso ricorso gerarchico, nè ricorso al Giudice del registro, attenendo la materia alla fase contenziosa, estranea alla cognizione del giudice delegato.

. Se vuoi scaricare il testo dei due pareri ministeriali, clicca QUI.


7. LUGLIO 2015 - INCUBATORI CERTIFICATI DI START-UP INNOVATIVE - Esonero dal pagamento del diritto annuale - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

L'esonero dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio per cinque anni dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese previsto per gli incubatori certificati, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, è da intendersi limitato al solo ramo d'azienda che effettivamente svolge tale attività, senza alcuna possibilità di estendere immotivatamente tale agevolazione all'intera società ed alle altre e diverse attività prevalenti esercitate.
E’ questo quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere n. 117280 del 14 luglio 2015, emanato in risposta ad un preciso quesito posto da una società di telecomunicazioni circa l'esonero dal pagamento del diritto annuale a beneficio dei soggetti cosiddetti "incubatori certificati di start-up innovative".
Le agevolazioni previste vanno considerate alla luce di quanto disposto sia dall’art. 1 del D.M. 21 febbraio 2013, dove viene riportata la definizione di “incubatori certificati di start-up innovative”, che dal citato art. 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, come successivamente modificato dall’art. 4, comma 11-ter, lett. b) del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015, e quindi - secondo il Ministero - vanno riferite agli incubatori certificati e, pertanto, in primo luogo alle società che svolgono tale attività in modo esclusivo; mentre per le società che svolgono tale attività in modo non esclusivo, “tali agevolazioni devono necessariamente intendersi, secondo criteri di ragionevolezza, limitate al solo ramo d’azienda che effettivamente svolge tale attività, senza alcuna possibilità di estendere immotivatamente tali agevolazioni all’intera società ed alle altre e diverse attività prevalenti esercitate”.
Il testo del parere ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


8. 18 FEBBRAIO 2016 - START UP INNOVATIVE - Firmato il decreto che introduce la possibilità di costituzione della società senza notaio

In deroga a quanto previsto dall’articolo 2463 del Codice civile, l'atto costitutivo di Start-Up aventi forma di società a responsabilità limitata non semplificate, potrà essere redatto in forma elettronica con firma non autenticata dei sottoscrittori, a norma dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD), mediante un modello standard tipizzato di atto costitutivo / statuto, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
Il documento informatico dovrà essere presentato per l’iscrizione nel Registro delle imprese, entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.
Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.
Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società dovrà presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale, di cui all’art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, la quale sarà subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria.
Sono queste le principali novità che saranno introdotte dal decreto 17 febbraio 2016 - firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico nei giorni scorsi e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - con il quale è stata data attuazione a quanto disposto dal comma 10-bis dell’art. 4, della L. n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015.
Il tutto è stato anticipato con un comunicato stampa del 19 febbraio 2016, comparso sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

- Si riporta il testo del decreto:
. Decreto 17 febbraio 2016: Approvazione del modello standard di costituzione di start-up innovative aventi forma di società a responsabilità limitata, non semplificate.


9. 8 MARZO 2016 - START UP INNOVATIVE - Pubblicato il Modello uniforme di atto costitutivo e statuto per la costituzione di una SRL non semplificata senza il ricorso al notaio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2016, il Decreto 17 febbraio 2016, recante "Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative".
Il decreto, nel dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, convertito dalla legge n. 33 del 2015, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2463 del Codice civile, i contratti di società a responsabilità limitata, ivi regolanti, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up, di cui all’articolo 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore, nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A del presente decreto, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello.
Il decreto introduce così la possibilità di costituire una Start-up innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, senza ricorso al notaio, ferma restando, tuttavia, la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
L'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, dovranno essere redatti in modalità esclusivamente informatica e portare l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del C.A.D.. L'atto sottoscritto in maniera diversa non potrà essere iscritto nel Registro delle imprese.
In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione dovrà completarsi entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.
Il documento informatico dovrà essere presentato per l’iscrizione nel Registro delle imprese, entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.
Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società dovrà presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale, di cui all’art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, la quale sarà subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria.

Le verifiche da parte dell'ufficio del Registro delle imprese

L'ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto stabilito al comma 2, dell'art. 2, dovrà verificare:
a) la conformità del contratto al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello;
b) la sottoscrizione a norma dell'art. 24 del C.A.D. da parte di tutti i sottoscrittori o se unipersonale dell'unico contraente;
c) che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l'apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima delle sottoscrizioni, in caso di contratto plurilaterale;
d) la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all'art. 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall'art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015;
e) la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall'art. 2189, comma 2, del Codice civile e dall'art. 11, comma 6, lett. "a", del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
f) la competenza territoriale;
g) l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società';
h) la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale;
i) l'esclusività o la prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
j) la presentazione contestuale della domanda di iscrizione in sezione speciale delle start-up;
k) l'adempimento degli obblighi di cui al Titolo II del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, relativi agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria
.
Superate le verifiche di cui sopra, l’ufficio dovrà procedere all’iscrizione entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della Start-up oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese, che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.

In caso di cancellazione dalla sezione speciale, la società manterrà l'iscrizione in sezione ordinaria senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto, fino ad eventuale modifica statutaria, che segue le regole ordinarie dettate dall'art. 2480 c.c..

Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.

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10. LUGLIO 2016 - START UP INNOVATIVE - Nuove specifiche tecniche per il deposito degli atti costitutivi e statuti - Al via dal 20 luglio

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale del 1° luglio 2016 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello tipizzato di costituzione di Start-up innovative, aventi forma di società a responsabilità limitata, secondo il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016.
Le specifiche tecniche consentono la predisposizione di atti costitutivi e statuti in formato elaborabile XML.
Gli atti costitutivi e gli statuti devono essere redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.
L’atto è previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella piattaforma della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, proprio al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte. La parte contraente inserisce tutti i dati necessari per la registrazione dell’atto, compilando l’apposito modello e lo sottoscrive digitalmente.
La piattaforma provvede a trasmettere, mediante posta elettronica certificata dedicata, al competente ufficio delle entrate, il modello sottoscritto, l’atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento. L’ufficio delle entrate tramite posta elettronica certificata trasmette all’indirizzo dedicato la liquidazione finale e gli estremi di registrazione. Effettuata la registrazione la piattaforma integra automaticamente gli estremi di registrazione nel file pratica.
Successivamente, l’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione dovranno essere trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del Registro delle imprese competente per territorio. L’ufficio del Registro delle imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti.
In caso di esito positivo l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell'artico lo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Tale dicitura verrà tolta dall’ufficio al momento dell'iscrizione nell’apposita sezione speciale.
La mancata iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese comporta il rifiuto dell’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2189 del Codice civile.
Al fine di consentire alle softwarehouse di adeguare i propri programmi alle nuove specifiche tecniche, le disposizioni contenute nel decreto acquistano efficacia il 20 luglio 2016.

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11. LUGLIO 2016 - START UP INNOVATIVE - Dal Ministero chiarimenti sulla modalità di costituzione

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato la circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016, recante “Decreto ministeriale 17 febbraio 2016 e decreto direttoriale 1° luglio 2016. Modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative a norma del comma 10-bis dell'articolo 4 del D.L n. 3 del 2015, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33”.
In deroga a quanto stabilito dalle norme del Codice civile, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto del 17 febbraio 2016 si è limitato a predisporre un modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della Start-up.
Il Ministero ha chiarito preliminarmente che il procedimento introdotto dal comma 10-bis, dell’art. 4 del D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla L. n. 33 del 2015, è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello ordinariamente previsto dal Codice civile. Pertanto, le Camere di Commercio potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale, Start-up, costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell'art. 2463 del Codice civile, con atto pubblico.
Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016 ha, dunque, regolato esclusivamente il modello standard alternativo, tracciando in via generale, le modalità di deposito e conseguente iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese.
Per un raccordo tra le norme codicistiche e la disciplina del citato comma 10-bis si è reso necessario:
- richiedere alle parti costituenti importanti oneri formali a cui attenersi tra cui quello della sottoscrizione elettronica, a norma dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), da parte di ciascun contraente (o da parte dell'unico sottoscrittore, nel caso di S.r.l. unipersonale) da apporre sul documento elettronico formato ai sensi degli articoli 20 e seguenti del CAD;
- continuare a predisporre i controlli da parte degli uffici ai fini dell'iscrizione in sezione ordinaria che, nonostante l'originalità delle modalità di costituzione della S.r.l., non perde la sua efficacia costitutiva. Il decreto ministeriale individua nell'articolo 2 tutti i controlli che devono essere svolti dall'ufficio del Registro delle imprese all'atto dell'iscrizione nella sezione ordinaria della S.r.l. Start-up costituita sulla base del modello standard.
Infine il Ministero, nella circolare si occupa della modalità di iscrizione provvisoria dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria che perdura sino a che l'ufficio non verifica definitivamente l’esistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25 del D.L. n. 179 del 2012, che qualificano la Start-up, e non provveda all'iscrizione della stessa in sezione speciale.
Effettuata l'iscrizione in sezione speciale, si consolida anche quella in sezione ordinaria e viene meno la cautela nei confronti del mercato dell'indicazione della iscrizione provvisoria.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normnativi.


. Se vuoi scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.


12. 7 LUGLIO 2016 - START-UP INNOVATIVE - Pubblicato decreto correttivo al decreto 17 febbraio 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale (in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il Decreto ministeriale 7 luglio 2016, recante “Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”.
Il decreto è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016.

Il decreto ministeriale del 7 luglio 2016 corregge alcuni errori formali ed alcuni errori materiali presenti nel decreto 17 febbraio 2016, recante “Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”.
Il decreto è intervenuto, in particolare, sull’allegato al decreto 17 febbraio 2016, precisamente:
- sul punto 6.2 relativo all’aumento del capitale sociale chiarendo che il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società e non 10 giorni come indicato nel precedente decreto;
- sul punto 7.1 relativo ai titoli di debito e strumenti finanziari chiarendo che la società può emettere titoli di debito nominativi escludendo la possibilità di emettere titoli di debito al portatore.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale 7 luglio 2016, clicca QUI.


13. LUGLIO 2016 - Predisposta una GUIDA ALLA COSTITUZIONE DI STARTUP INNOVATIVE IN FORMA DI S.R.L. CON MODELLO STANDARD TIPIZZATO

A partire dal 20 luglio 2016, l'atto costitutivo di Start-Up aventi forma di società a responsabilità limitata non semplificate potrà essere redatto in forma elettronica con firma non autenticata dei sottoscrittori, a norma dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD), mediante il modello standard tipizzato di atto costitutivo / statuto, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
L’atto, previamente registrato fiscalmente e sottoscritto da parte di ciascun contraente o da parte dell’unico sottoscrittore in caso di società uni personale, potrà essere trasmesso tramite una pratica di Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle imprese competente per territorio.
La domanda di iscrizione della startup innovativa nel Registro delle imprese e nella sezione speciale avviene tramite l’invio di una pratica di Comunicazione Unica alla Camera di Commercio di competenza comprensiva dell’atto e di tutte le ulteriori informazioni e documentazione prevista dalla legge.
Per facilitare una corretta redazione e trasmissione del modello standard, le Camere di Commercio e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno predisposto un opuscolo dal titolo "GUIDA ALLA COSTITUZIONE DI STARTUP INNOVATIVE IN FORMA DI S.R.L. CON MODELLO STANDARD TIPIZZATO".

Servizio di assistenza

Al fine di aiutare i futuri imprenditori in questo nuovo e importante adempimento - si legge a pag. 12 - fino al 30 settembre 2016 è disponibile un servizio gratuito di assistenza, attraverso il quale la Camera di Commercio potrà offrire il supporto necessario per la costituzione della Startup, dalla verifica della correttezza del modello di costituzione fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese.
Per usufruire del servizio gratuito di assistenza l’Utente deve aver terminato la compilazione dei due file XML che costituiscono il modello ed aver allegato tutti i documenti eventualmente previsti per la trasmissione al Registro delle imprese, così come indicato nella guida.
Il servizio di assistenza verifica la correttezza formale del modello, dei documenti allegati e delle ulteriori informazioni inserite.
Viene inoltre precisato che l’assistenza non entrerà nel merito delle scelte effettuate delle parti opzionali del modello, è responsabilità dei contraenti e del legale rappresentante quanto presente nel modello e nelle informazioni inserite per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Con l’apposizione delle firme digitali sul modello da parte dei contraenti e sulla distinta della pratica di Comunicazione Unica da parte del legale rappresentante, i contraenti e il legale rappresentante si assumono la totale responsabilità di quanto sarà trasmesso al Registro delle imprese per la richiesta di iscrizione della startup.

- Si riporta il testo della:
. GUIDA ALLA COSTITUZIONE DI STARTUP INNOVATIVE IN FORMA DI S.R.L. CON MODELLO STANDARD TIPIZZATO.


14. ATTI START-UP - Il servizio di Infocamere per la predisposizione dell'atto di costituzione startup con modello tipizzato

Atti Startup è un servizio on-line gratuito per la compilazione guidata dell'atto di costituzione di startup innovativa in forma di S.R.L., con firma digitale dei contraenti.
Al termine della compilazione vengono prodotti due file in formato XML che costituiscono rispettivamente la sezione atto costitutivo e statuto del modello informatico standard definito nel D.M. del 17 febbraio 2016.

I due file XML firmati digitalmente devono essere registrati fiscalmente attraverso la funzione di Registrazione presente nella piattaforma.
Ottenuta la ricevuta di registrazione fiscale dall'Agenzia delle Entrate si deve provvedere all'iscrizione della Startup al Registro Imprese con una pratica di Comunicazione Unica.
La pratica deve essere corredata:
- dalla modulistica del Registro Imprese e di altri eventuali enti;
- dai due file XML firmati digitalmente dai contraenti;
- dalla ricevuta di registrazione fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
.

Infocamere avverte che, al fine di aiutare i futuri imprenditori in questo nuovo e importante adempimento, è disponibile un servizio gratuito di assistenza, attraverso il quale la Camera di Commercio potrà contattarti per offrirti il supporto necessario per la costituzione della startup, dalla verifica della correttezza del modello di costituzione fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro Imprese.
Sarà possibile usufruire del servizio non appena sarà completata la compilazione dei due file XML, relativi all'atto costitutivo e allo statuto, che compongono il modello tipizzato.

. Se vuoi accedere alla piattaforma, clicca QUI.


15. 26 NOVEMBRE 2016 - START-UP INNOVATIVE - Pubblicato il modello uniforme per gli atti modificativi dell’atto costitutivo di una SRL senza il ricorso al notaio

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 ottobre 2016, recante “Approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33”.
In deroga a quanto previsto dall'art. 2480, secondo capoverso, del Codice civile, gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto delle Società a responsabilità limitata, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di cui all'art. 25, comma 2, del dD.L. n. 179/2012, potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D., dal Presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico socio nel caso di unipersonale, in totale conformità al modello standard allegato sotto la lettera a) al presente decreto, redatto sulla base di precise specifiche tecniche.
Tali modalità possono essere adottate dalle società:
a) per le modifiche che non comportano la perdita dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179 e
b) per la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative.
Contestualmente al deposito per l'iscrizione in sezione ordinaria del Registro delle imprese del verbale modificativo, la start-up deposita la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al comma 15, dell'art. 25, del citato D.L. n. 179/2012.
L'atto modificativo dovrà essere redatto in modalità esclusivamente informatica.
L'atto sottoscritto in maniera diversa, non è iscrivibile nel Registro delle imprese.

Il documento informatico dovrà essere presentato per l’iscrizione nel Registro delle imprese territorialmente competente, entro 30 giorni dall’ultima sottoscrizione.
Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società dovrà presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale, di cui all’art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, la quale sarà subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria.
Secondo quanto stabilito all'art. 2, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà svolgere le seguenti verifiche:
a) la conformità dell'atto modificativo depositato per l'iscrizione al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulla base delle specifiche tecniche del modello, di cui al comma 1 del presente articolo;
b) la sottoscrizione a norma dell'art. 24 del C.A.D. da parte del Presidente dell'assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la delibera o se trattasi di societa' unipersonale dell'unico socio;
c) l'iscrizione della societa' modificata nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative;
d) che le modifiche approvate siano compatibili con la permanenza della societa' nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012;
e) la validita' delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall'art. 2189, comma 2, del Codice civile e dall'art. 11, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
f) la competenza territoriale;
g) l'esistenza di un indirizzo di Posta elettronica certificata direttamente riferibile alla societa';
h) la liceita', possibilita', determinabilita' e legittimita' delle modifiche approvate; i) la permanenza dell'esclusivita' o della prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
j) la contestuale presentazione della dichiarazione di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa sotto la propria responsabilita', del mantenimento dei requisiti previsti
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E' altresi' a carico dell'ufficio del registro delle imprese l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

Superate le verifiche spettanti all’ufficio del Registro delle imprese, l’ufficio dovrà procedere all’iscrizione entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva «modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'art. 4 comma 10-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».
Entro dieci giorni dalla iscrizione in sezione provvisoria, l'ufficio del Registro delle imprese, verificata in capo alla societa' la permanenza dei requisiti di start-up oggetto della dichiarazione di attestazione, iscrive la notizia, contestualmente alla attestazione in sezione speciale ed elimina la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».

Restano fermi e trovano applicazione anche nella fattispecie disciplinata dal presente decreto, gli articoli 3 (Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese), 4 (Cancellazione della società dalla sezione speciale) e 5 (firme autenticate da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o dal Conservatore del Registro delle imprese o persona da esso delegata) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016.

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16. FEBBRAIO 2017 - STARTUP E PMI INNOVATIVE - Controlli in sede di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese - Nuova circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3696/c del 14 febbraio 2017, torna sull’argomento dei controlli che la legge rimette agli uffici del Registro delle imprese, in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle Startup e alle PMI innovative (verifiche preventive) e durante la vigenza dello status speciale di Startup innovativa e PMI innovativa (verifiche dinamiche).
La circolare attiene tanto alle Startup, costituite sia tramite atto pubblico che tramite la speciale previsione di cui all’art. 4, comma 10-bis del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015, quanto alle PMI innovative ed è distinta in tre parti: la prima dedicata alle Start-up innovative, la seconda alle PMI innovative e la terza, di sintesi, dove vengono riportati gli estremi dei pareri rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico in tema di Startup e di PMI innovative e indicate le tempistiche delle relative verifiche da parte delle Camere di Commercio.
Le tabelle sinottiche presentate nella terza parte di questa circolare recano una rappresentazione schematica di tali pareri, per ciascuno dei quali viene indicato il corrispondente requisito tra quelli previsti dall’art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 e dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015.
Nelle tabelle sono altresì indicati sinteticamente i tipi di controllo in carico a codesti uffici.

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17. FEBBRAIO 2017 - START-UP E PMI INNOVATIVE - Indicazione della “ricerca e sviluppo” nella nota integrativa alla luce della nuova tassonomia XBRL - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Successivamente alla emissione della nuova tassonomia per la redazione dei bilanci in modalità XBRL, denominata “2016-11-14”, nella quale si è espressamente prevista, anche con esplicito riferimento alle Startup, la semplificazione della procedura, adesiva ai dettami del nuovo art. 2435-ter del Codice civile, le Startup che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dal n. 1) della lett. h), dell’art. 25 del D.L. n.179/2012 (convertito dalla L. n. 221/2012) in calce allo stato patrimoniale.
Per ragioni di simmetria, e qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi, anche le PMI innovative che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dall’art. 4, comma 1, lett. e) 1), del D.L. 3/2015, in calce allo stato patrimoniale.
Questo è quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 14 febbraio 2017, Prot. 50195, emesso in particolare in relazione a una richiesta di parere in merito all'indicazione del requisito delle spese in ricerca e sviluppo per le startup e PMI innovative.
Nel presente parere il Ministero ricorda di essersi già pronunciato sulla sopravvenuta incoerenza dell’art. 2435-ter del Codice civile, con l’art. 25, comma 2, lett. h), n. 1), del D.L. n.179/2012 e con la corrispondente previsione dell’art. 4, del D.L. 3/2015, affermando in sintesi che in virtù del principio di specialità della disciplina Startup (e PMI), permanesse l’obbligo di redazione della nota integrativa ove si intendesse avvalersi del requisito della “ricerca e sviluppo” (Parere del 17 novembre 2016, Prot. 3611851). Tuttavia successivamente a detto parere, è stata emessa la nuova tassonomia per la redazione dei bilanci in modalità XBRL, nella quale si è espressamente prevista, anche con esplicito riferimento alle Startup, la semplificazione della procedura, adesiva ai dettami del nuovo art. 2435-ter del Codice civile. Pertanto, il citato parere Prot. 3611851/2016 deve ritenersi oggi superato.
Tra le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 una delle più significative è rappresentata dall’introduzione del nuovo art. 2435-ter del Codice civile (rubricato “Bilancio delle micro-imprese”), col quale vengono previste specifiche semplificazioni relativamente al bilancio delle micro-imprese. Le micro-imprese sono, infatti, esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428
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18. 4 MAGGIO 2017 - STARTUP INNOVATIVE - In arrivo una nuova semplificazione - Dal 22 giugno 2017 atto costitutivo e statuto modificabili online con firma digitale

E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il testo del decreto direttoriale 4 maggio 2017, che, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 28 ottobre 2016, consente alle Startup innovative costituite online con firma digitale di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata.
Il provvedimento porta dunque a completa attuazione l’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ai sensi del quale “al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di startup innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di startup innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Il decreto illustra le specifiche tecniche e le modalità di iscrizione delle modifiche agli atti costitutivi e statuti di startup innovative redatte a norma dell’articolo 4, comma 10 bis del D.L. 3/2015 e del DM 28 ottobre 2016.
Già il decreto ministeriale 17 febbraio 2016, corroborato dal successivo decreto ministeriale 7 luglio 2016, aveva disciplinato la nuova modalità di costituzione, definendo le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di startup innovativa di cui all’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il successivo decreto ministeriale del 28 ottobre 2016 aveva poi esteso la nuova modalità digitale alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto che la startup innovativa può mettere in atto successivamente alla propria costituzione.
Per disciplinare le correlate specifiche tecniche era atteso ancora un provvedimento: proprio il decreto direttoriale pubblicato il 4 ottobre 2017. Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a partire dal 22 giugno 2017.

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19. GIUGNO 2017 - STARTUP INNOVATIVE - Evidenza dei soci fiduciari - Circolare dal Ministero dello Sviluppo Economico di aggiornamento delle istruzioni operative

Con la Circolare n. 3699/C del 13 giugno 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico esamina, in particolare, la disciplina normativa sulle start-up innovative che richiede di dare evidenza dei soci fiduciari, nella domanda di iscrizione nella sezione speciale riservata alle start-up.
Secondo quanto disposto dal comma 12, dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, tra le informazioni da indicare nella domanda di iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, alla lettera e) viene, infatti, indicato l’ “elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie [ ... ], con autocertificazione di veridicità”.
L’esperienza maturata nell’applicazione della disposizione appena richiamata ha indotto il Ministero a procedere ad un aggiornamento delle relative istruzioni operative fornite con la guida “La startup innovativa”, con particolare riguardo all’utilizzo del modulo S2, riquadro 32, tabella SUI, codice 033 (“autocertificazione elenco soci”), nel caso in cui tra i soci ci siano una o più fiduciarie.
Al riguardo è stato fatto rilevare che l’indicazione dei dati del fiduciante nell’ambito dell’autocertificazione resa con il citato codice 033 (oppure nel pdf allegato con codice D31) comporta la visibilità dei dati in questione in visura o in certificato, risultato che, seppur in linea con la previsione normativa, determina difficoltà in capo alle società fiduciarie, attesi gli obblighi di segretezza contrattualmente alle stesse imposti rispetto ai propri fiducianti.
Per ovviare a tale problema e fornire adempimento, nel contempo, a quanto previsto dalla norma richiamata in oggetto (che prevede la presentazione dell’elenco soci “con trasparenza rispetto a fiduciarie [ ... ], con autocertificazione di veridicità”), il Ministero è pervenuto al convincimento dell’opportunità di modificare le sopra richiamate indicazioni operative.
Secondo tale nuova modalità di acquisizione dei dati in questione i dati relativi al fiduciante dovranno essere inseriti in un file a parte (che viaggerà come allegato dell’autocertificazione di cui al codice 033, oppure come allegato del documento contenente la medesima autocertificazione in formato pdf, presentato con codice D31) con codice 98 della tabella DOC.
Detto codice 98 (“Documento ad uso interno”), che consente l’acquisizione dei dati relativi al fiduciante ai fini istruttorî, ma che ne evita la pubblicizzazione verso terzi, sarà utilizzato, per i fini in questione, in via transitoria; fino a quando, cioè, non sarà stato previsto, nella prossima revisione delle specifiche tecniche RI/REA, un apposito codice documento per l’adempimento in questione.

Sulla scorta di tali indicazioni, le autocertificazioni “standard” di cui sopra dovranno essere così modificate:
- "Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci già iscritto al registro delle imprese e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato a soli fini istruttorî. [ ... ]" (caso dell’elenco soci già iscritto ed aggiornato);
- "Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato a soli fini istruttorî.[ ... ]".

Nel documento allegato (con codice documento “transitorio”, come detto, 98, e codice documento definitivo da individuarsi nelle prossime specifiche tecniche RI/REA) dovrà essere riportata l’autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti, nei seguenti termini:
"Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio ... [indicare denominazione/ragione sociale], fiduciario".

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20. FEBBRAIO 2019 - L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Disposizioni in materia di Start-up e PMI innovative

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Durante l'iter di conversione, il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha subito diverse modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, passando da 12 a 28 articoli.
Le modifiche alla disciplina delle Start up e PMI innovative sono previste dai commi 1-sexies e 1-septies dell’articolo 3, e interessano, in particolare, le disposizioni riguardanti gli adempimenti informativi e pubblicitari.
1) In particolare il comma 1-sexies dell’articolo 3 modifica la disciplina delle Start-up innovative e degli incubatori certificati, di cui al decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, con le modifiche in esame:
- viene abrogato il comma 14 dell’articolo 25 del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, così eliminando l'obbligo, per la Start-up innovativa e l'incubatore certificato, di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del Registro delle imprese le informazioni richieste dalla legge ai fini dell'iscrizione nella medesima sezione speciale (indicate, rispettivamente, nei commi 12 e 13).
- viene novellato il comma 15, consentendo al rappresentante legale della Start-up innovativa o dell'incubatore certificato di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi non solo entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto dalle norme vigenti), ma anche entro il termine di 7 mesi, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (ai sensi del comma secondo dell'art. 2364 c.c.);
- viene inserito il comma 17-bis, che consente alla Start-up innovativa e all'incubatore certificato di inserire le informazioni necessarie nella apposita piattaforma informatica startup.registroimprese.it, in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza del deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai fini di condivisione delle stesse.

2) Il comma 1-septies novella l'art. 4 del D.L. 3/2015, convertito dalla L. 33/2015, relativo alle PMI innovative, con disposizioni simmetriche a quelle introdotte dal precedente comma 1-sexies per le Start-up innovative, volte nel complesso a snellire gli adempimenti a carico di dette categorie di imprese. In particolare, con le modifiche in esame:
- novellando il comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, si consente al rappresentante legale delle PMI innovative di attestare, con dichiarazione depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto), così come entro il termine di 7 mesi, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (come previsto dal comma secondo dell'art. 2364 c.c.);
- con l’inserimento del comma 6-bis all’articolo 4), si consente al la PMI innovativa di inserire le informazioni necessarie nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza del deposito dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai fini di condivisione delle stesse informazioni ai sensi del comma 2.

Con le nuove disposizioni viene previsto:
- che le Start up e le PMI innovative e gli incubatori certificati devono inserire le informazioni che sono tenute a fornire in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese tramite la piattaforma informatica startup.registroimprese.it.;
- l’obbligo di aggiornare o confermare dette informazioni, tramite la piattaforma informatica Startup.registroimprese.it, almeno una volta all’anno in corrispondenza del deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi; - l'abrogazione dell'obbligo di aggiornare, con cadenza non superiore a 6 mesi, le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro.

Altra modifica introdotta attiene i termini per la presentazione della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti. Le società Start up e PMI innovative (ed anche gli incubatori certificati), già iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, possono continuare a beneficiare della specifica disciplina ad esse relative, se e fino a quando restano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la loro identificazione.
Per tale ragione, viene imposto al rappresentante legale della società di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti di Start up e PMI innovativa (e di incubatore certificato) entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
La prima dichiarazione deve essere presentata l’anno successivo rispetto all’anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese in qualità di Start up o PMI innovativa o incubatore certificato.
Con la modifica apportata dall’articolo 3, commi 1-sexies e 1-septies, viene invece concessa la possibilità di adempiere a tale obbligo entro 7 mesi nel caso in cui l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea avvenga nel termine "lungo" di 180 giorni, previsto qualora la società versi nelle condizioni espressamente indicate dal secondo capoverso del secondo comma dell’art. 2364 del Codice civile, ossia “nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”.
L’omessa presentazione della dichiarazione comporterà la cancellazione d’ufficio della Start up/PMI innovativa o dell’incubatore certificato dalla speciale sezione (comma 16 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012 e del comma 7 dell’art. 4 del D.L. n. 3/2015).
Nel caso, invece, la Start up/PMI innovativa o l’incubatore certificato proceda in ritardo (anche prolungato) a depositare la dichiarazione, ma comunque prima dell’avvio del procedimento di cancellazione, come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere del 19 gennaio 2015, Prot. 6064 e nella circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017, si è di fronte ad un’ipotesi di “ravvedimento operoso” da parte della società: ciò comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria per tardato adempimento di un obbligo previsto dalla legge, di cui all'art. 2630 del Codice civile.

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21. 10 APRILE 2019 - Ridotti gli adempimenti pubblicitari - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

In merito alle nuove nuove disposizioni dettate dalla L. n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la Circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019, con la quale fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria.

Secondo la nuova normativa, in vigore dal 1° gennaio 2019:
a) risultano abrogati i due adempimenti semestrali di attualizzazione delle notizie autocertificate per l’iscrizione nella sezione speciale, già previste dal comma 14 dell’articolo 25 del DL 179/2012;
b) viene risolta la questione relativa al deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali, previsti dai commi 2 (per le Startup) e 5 (per gli Incubatori) dell’articolo 25 del D.L. n. 179/2012, nonché dall’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 3/2015 (per le PMI innovative) - peraltro già affrontata dal Ministero nella Circolare 3696/C del 14 febbraio 2017 - ribadendo che, nel caso di società che ai sensi dell’articolo 2364 del Codice civile, prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine previsto dal comma 15 (per le Startup ed Incubatori) e 6 (per le PMI) è portato a sette mesi. Ciò evidentemente per ragioni di equità sostanziale e di coerenza col dettato normativo relativo alle società che convocano (ordinariamente) l’assemblea di approvazione del bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
c) viene consentito l’inserimento delle informazioni previste dai commi 12 e 13 (che consentono l’iscrizione della società in sezione speciale), e il loro aggiornamento, direttamente nella piattaforma startup.registroimprese.it.
Principio similare è ripreso dal comma 5, dell’articolo 4, in materia di PMI innovative.

Appare evidente – scrive il Ministero - che oggi tale forma di pubblicità, open data avviene per il tramite della “vetrina”, riducendo gli incombenti a carico delle startup, degli incubatori e delle PMI.
La pubblicità operata a norma del comma 17-bis e 6-bis (rispettivamente per Startup/Incubatori e per le PMI) appare a ampio raggio, in quanto compendia in sé le informazioni necessarie per l’iscrizione nelle “sezioni speciali”, e la loro attualizzazione (ove vi siano mutazioni) a cadenza annuale, coincidente con l’attestazione di conferma dei requisiti.
Questo nuovo adempimento, appare non solo una semplificazione amministrativa (si riduce sicuramente un adempimento semestrale e, ove non vi siano mutazioni, si chiede solo di confermare lo stato risultante dall’iscrizione delle notizie precedentemente comunicate), ma soprattutto consente una pubblicità effettiva erga omnes che travalica l’efficacia della pubblicità legale tipica dell’iscrizione o degli annotamenti nei pubblici registri, consentendo a investitori, clienti, buyer, di conoscere la società nel vivo delle proprie capacità imprenditoriali ed innovative. Per questo il Ministero sottolinea l’importanza che le imprese iscritte si adoperino ad aggiornare le notizie indicate “almeno una volta l’anno”, come prevede la nuova norma.

Stante quanto sopra ricostruito, gli adempimenti informativi previsti per le startup innovative, passano da tre a uno. A partire dal 2019, infatti, alle Startup innovative è richiesto di aggiornare o confermare almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10, le informazioni di cui al comma 12 inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese.
La mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti, e quindi la perdita dello status speciale di Startup innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque dei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi.

Alla presente circolare è allegato il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa Startup innovativa, aggiornato, da inviare al Registro delle imprese per il tramite della Comunicazione Unica.

Il deposito del bilancio o per lo meno l’approvazione del medesimo – ricorda il Ministero – rappresenta la condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25.
Peraltro il preventivo deposito del bilancio consente al registro delle imprese di verificare la bontà dei requisiti confermati con la ridetta dichiarazione di cui al comma 15. Analogamente la compilazione, nell’ambito della Comunicazione Unica per il deposito della dichiarazione relativa ai requisiti di Startup innovativa, delle informazioni relative ai dati previsti dal comma 12 dell’art. 25, è condicio sine qua non per consentire all’Ufficio del Registro delle Imprese la dovuta istruttoria prevista dalla citata Circolare 3696/C/2017.

Dopo aver effettuato l’aggiornamento o conferma delle informazioni inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, la Startup predispone l’adempimento per il Registro delle Imprese.
L’aggiornamento o conferma delle informazioni va effettuato con il modello S2, in cui si deve indicare, nel riquadro.”32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”, con i relativi codici da 028 a 034, le sole nuove informazioni aggiornate sulla piattaforma informatica.
La modalità è la medesima utilizzata relativamente all’iscrizione della Startup innovativa. È richiesta pertanto la compilazione, con le informazioni integrali, dei soli codici corrispondenti ad informazioni da aggiornare rispetto a quelle già presenti nel Registro delle Imprese.
Nel medesimo riquadro 32 andrà sempre compilato il codice 036 (DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard: “Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa” al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle Imprese.
Nel caso fossero variati i requisiti qualificanti la startup innovativa previsti dal comma 2 dell’art. 25, andranno compilati anche i corrispondenti codici tra 066-067-068, in accordo con quanto sottoscritto nel modello di dichiarazione di possesso dei requisiti.
La mancata presentazione dell’autocertificazione nei modi e nei termini indicati comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale.

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22. 15 LUGLIO 2019 - Ridotti gli adempimenti pubblicitari - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, facendo seguito alla Circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria dettata dall’art. 3, commi 1-sexies e 1-septies della legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, ha emanato la nuova circolare n. 3722/C del 15 luglio 2019 con la quale torna a sollecitare le Start-up e PMI innovative ad adempiere al deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali, indicando come termine ultimo il prossimo 31 luglio

Il sollecito da parte del Ministero deriva dal fatto che, dai rilievi effettuati, si è riscontrato che gli adempimenti sopra richiamati - che dovevano essere esauriti per la maggior parte dei soggetti iscritti al 30 giugno scorso – alla data attuale risulta che solo il 64,5% delle Startup e il 69,8% delle PMI ha ottemperato a quanto previsto dalle norme sopra richiamate. In termini assoluti, mancano all’appello 3155 startup e 343 PMI innovative.

A tale proposito preme ricordare che il mancato aggiornamento del possesso dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio dalla Sezione speciale del Registro delle imprese con la conseguente perdita di tutti i benefici connessi.

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23. GIUGNO 2020 - STARTUP E PMI INNOVATIVE - Le novità introdotte dall’art. 38 del D.L. n. 34/2020 - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, Prot. 147301, diretta alle Camere di commercio, illustra innanzitutto le novità introdotte dall'articolo 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), in tema di durata dell’iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative e degli effetti rispetto alle policy ministeriali in materia ed agli aspetti fiscali connessi all’iscrizione al registro delle imprese.
La novità che la circolare prende in considerazione è quella dettata al comma 5, laddove viene disposta la proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, con la ulteriore precisazione che, “ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.
Considerato che il decreto Legge n. 34/2020, all’art. 38, non fa alcun distinguo tra società già iscritte e scadute e società già iscritte e non ancora scadute alla data del 19 maggio 2020, la prima questione da chiarire è quella relativa a quale di queste categorie di imprese si rivolge la norma.
Considerato, inoltre, che, come si legge nella relazione illustrativa, la «previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup», secondo il Ministero sembrerebbe che l’alternativa interpretativa sia se considerare la disposizione una proroga del termine (eccezionale) e quindi applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale, oppure considerare la disposizione in parola un dilatamento del termine di permanenza in sezione speciale a regime.
Nel primo caso le imprese iscritte in sezione speciale avrebbero diritto ad una eccezionale permanenza di ulteriori dodici mesi, nel secondo il termine sarebbe di settantadue anziché sessanta mesi.

Se, come emerge chiaramente dalla relazione, e si evince dal contesto degli interventi normativi di questi ultimi due mesi, la disposizione in parola si propone di ridurre quanto possibile «l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup» è a tale evento che si deve fare riferimento. Pertanto una lettura possibile della norma potrebbe essere indirizzata nel senso di considerare l’ampliamento del periodo di permanenza in sezione speciale, limitato al periodo di crisi epidemica che, secondo il legislatore, ha costituito un’esternalità negativa insuperabile per l’ecosistema. Pertanto si potrebbe presumere che rientrino nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi solo le startup iscritte alla sezione speciale del registro alla data del 19 maggio 2020.
L’utilizzo del termine “proroga” da parte del legislatore, ancorché non sia fissato un termine finale di efficacia della previsione derogatoria, lascerebbe intendere che si sia in presenza di una norma eccezionale che svolge i propri effetti una tantum, in relazione all’emergenza pandemica.
Tutto ciò premesso si osserva che la norma prevede come conseguenza i seguenti effetti relativamente alla possibilità di fruire di misure incentivanti nel periodo di proroga: «la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente».
Per quanto di competenza di questo Ministero, si osserva che alla luce del chiaro disposto contenuto nell’ultimo periodo del comma 5 del citato art. 38, l’eccezionale proroga di 12 mesi dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riconosciuto alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020 (ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione, così come richiesto dall’art. 25 del DL 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012) non dà diritto alle stesse:
a) di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti, di cui all’art. 18 della Legge n. 580/1993, né
b) di accedere alle agevolazioni fiscali, che, al momento per quanto di competenza di questa amministrazione, attengono agli sgravi fiscali previsti dal decreto 7 maggio 2019 di attuazione delle norme disciplinate dall’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 per le start-up innovative, e dall’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 per le PMI innovative, e agli incentivi fiscali in “de minimis” previsti dall’articolo 38, commi 7 e 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, alla data attuale in corso di conversione.
Ne consegue, pertanto, che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al già citato art. 18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale.
Lo stesso comma 5, nel secondo periodo, stabilisce inoltre che gli «eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi».
La permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle imprese secondo i criteri sopra identificati comporta che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi, con esclusione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al punto 1 e ferma restando la verifica di compatibilità con i regimi di aiuti applicabili.

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24. 10 SETTEMBRE 2020 - START-UP E PMI INNOVATIVE - Mancato deposito dell’attestazione di mantenimento dei requisiti - Possibilità del ricorso al ravvedimento operoso - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 recante chiarimenti circa il mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle Start-up e delle PMI innovative.
In particolare il quesito posto dalle Camere di Commercio riguarda il comportamento che le stesse debbano seguire in relazione a quanto rispettivamente prescritto dall’articolo 25, comma 16, del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012 (per le Start-up) e dall’articolo 4, comma 7, del D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla L. n. 33 del 2015 (per le PMI innovative).
Lo stesso Ministero ricorda che ha già avuto modo di evidenziare che la dilazione dei termini per l’approvazione dei bilanci d’esercizio, disposta dall’articolo 106 del D.L. n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito dalla L. n. 27 del 2020, dove si prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all’articolo 2364 c.c. abbia inciso direttamente anche sulla normativa di settore.
Infatti, in applicazione del disposto della norma emergenziale, le prescrizioni recate dai citati articoli 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 e 4, comma 6, del D.L. n. 3/2015, devono essere interpretate nel senso che tutte le startup e le PMI avevano possibilità di depositare, entro il 31 luglio 2020, la attestazione di mantenimento dei requisiti.
Il decorso di tale termine, stante la perentoria prescrizione dei commi 16 dell’articolo 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (per le start-up innovative) e 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 (per le PMI innovative), comporta la sanzione reale della cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.
Tuttavia la normativa consente “ordinariamente” alle Camere di Commercio di istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale.
Il Ministero ritiene, considerate le condizioni particolari legate alla pandemia, che “eccezionalmente” potrebbe essere invocato l’applicazione del principio del c.d. “ravvedimento operoso”.
Tale istituto, come è noto, opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l’obbligo doveva essere adempiuto e l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio, tempo in cui è ammesso il deposito tardivo della attestazione de quo.
Al fine di incentivare l’ecosistema delle startup e PMI innovative, il Ministero invita pertanto le Camere di Commercio a inviare una PEC di recall a tutte le Start-up e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, alle stesse, l’attestazione del mantenimento dei requisiti.
Solo dopo la scadenza del termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, gli Uffici potranno procedere alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato DL 76/2020.
Da tener presente, avverte infine il Ministero, che, essendo chiaramente individuati dalle due norme di settore, l’obbligato, i termini entro cui l’obbligo deve essere assolto e la natura dell’adempimento, il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 C.C. per aver omesso “di eseguire nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese”.

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25. 10 NOVEMBRE 2020 - START-UP INNOVATIVE - Cancellazione dalla sezione speciale e successiva reiscrizione - Le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico, con la Nota del 10 novembre 2020, Prot. 25767, risponde ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Bolzano in merito al prolungamento dell’iscrizione di una start-up innovativa, che, a seguito della cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale, ha chiesto, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del DL 34/2020, di essere re-iscritta.
Nel dettaglio, una start-up iscritta nell’apposita sezione del Registro delle imprese è stata cancellata d’ufficio con determina del Conservatore per mancato deposito dell’attestazione del mantenimento dei requisiti.
La stessa società ha presentato nuovamente la domanda di iscrizione nella sezione speciale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.L. n. 34/2020, al fine di continuare a beneficiare del prolungamento di altri dodici mesi del termine di permanenza in una sezione speciale, previsto dalla citata norma.
Il citato D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), poi convertito dalla L. n. 77/2020, all’articolo 38 disciplina misure a favore dell’ecosistema delle startup innovative e, al comma 5, stabilisce testualmente: “Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.

L’entrata in vigore della previsione di cui all’articolo 38, comma 5 del D.L n. 34 del 2020 - come ricorda il Ministero – ha determinato, a causa della sua estrema sinteticità, notevoli incertezze interpretative, che sono state anche oggetto di approfondimento con la circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020.
La norma non fissa, infatti, un termine a partire dal quale essa trova applicazione, affermando semplicemente che «il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative ... è prorogato di 12 mesi».
Secondo il Ministero la disposizione può essere interpretata in due modi:
a) si tratta di una proroga del termine del tutto eccezionale e quindi applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto), per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale, oppure
b) si tratta di dilatamento del termine di permanenza nella sezione speciale a regime.
Nel primo caso le imprese iscritte in sezione speciale avrebbero diritto ad una eccezionale permanenza di ulteriori dodici mesi, nel secondo il termine sarebbe di settantadue anziché sessanta mesi.
Sempre secondo il Ministero, considerato il contesto in cui è stata emanata la norma (ridurre quanto possibile «l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup»), una lettura possibile della norma potrebbe essere indirizzata nel senso di considerare l’ampliamento del periodo di permanenza in sezione speciale, limitato al periodo di crisi epidemica. Pertanto le startup iscritte alla sezione speciale del Registro alla data del 19 maggio 2020 sono le sole che possono rientrare nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi.

Tornando al caso prospettato dalla Camera di Commercio di Bolzano, la re-iscrizione richiesta dalla società cancellata d’ufficio dalla sezione speciale - che si appella a tale disposizione per supportare la propria re-iscrizione nella sezione speciale per usufruire di un ulteriore periodo di 12 mesi - costituisce a tutti gli effetti una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente, a cui non può essere applicata l’indicazione prospettata dalla citata circolare n. 3724/C/2020.
Pertanto, a seguito della cancellazione d’ufficio, la start-up in questione ha esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale cui era precedentemente iscritta.

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26. 30 SETTEMBRE 2021 - START-UP E PMI INNOVATIVE - Proroga del deposito dell’attestazione di mantenimento dei requisiti - Le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico, con lettera-circolare del 30 settembre 2021, Prot. 0278980, in relazione al differimento dei termini di deposito dei bilanci stabiliti a causa della pandemia, ha disposto la proroga, anche per quest’anno, del deposito dell’attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle Start-up e delle PMI innovative ai sensi, rispettivamente, dell’art. 25, comma 16 del D.L. n. 179/2012 e dell’art. 4, comma 7 del D.L. n. 3/2015.
Ricordiamo, infatti, che l’articolo 3, comma 6 del D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/2020, modificando l’articolo 106, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ha stabilito che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”.
Il Ministero ha, pertanto, ritenuto opportuno, anche per quest’anno, di attenersi ai principi procedurali di particolare favore indicati nella circolare n. 1/V del 10 settembre 2020, in materia di deposito della attestazione in questione.
Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2021, convertito dalla L. n. 221/2012, il deposito della dichiarazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti previsti presso il Registro delle imprese deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ovvero entro il 30 giugno. Nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, il termine è di 7 mesi, ovvero entro il 31 luglio.

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START-UP INNOVATIVE E AGEVOLAZIONI FISCALI
IL LIMITE TEMPORALE DEI 60 MESI – PASSAGGIO AD ALTRI REGIMI AGEVOLATI

1. L’entrata in vigore della L. n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012 e il limite temporale dei 60 mesi

La società start up – oltre avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ed essere in possesso di determinati e stringenti requisiti fissati dagli articoli 25 e ss. del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2019, che permette l’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese e di usufruire di una serie di agevolazioni fiscali compresa la non fallibilità dell’impresa - deve essere costituita e deve operare da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda.

L’ unico limite temporale è dunque quello di 60 mesi, previsto in via generale dal legislatore per il mantenimento della qualifica di startup innovativa.
Erano 48 mesi prima di una modifica legislativa intervenuta per effetto del disposto di cui al comma 11-ter, lett. a), dell’art. 4 della L. n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015 che ha modificato la lett. b), comma 2, dell’art. 25, D.L. n. 179/2012.

Come precisato più volte dal Ministero dello sviluppo economico, il dies a quo, e cioè il termine da cui decorre il computo dei 60 mesi, resta sempre quello della data di costituzione della società (si veda: il parere del 19 gennaio 2015, Prot. 6062).

Una volta trascorso il periodo massimo di 60 mesi previsto per il mantenimento della qualifica di startup innovativa, la società perde il diritto di essere iscritta nella relativa sezione speciale del registro delle imprese, restando iscritta nella sola sezione ordinaria e, di conseguenza, non potrà più fruire del regime di agevolazione previste per le start-up.

Sono passati ormai cinque anni dall’entrata in vigore del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0”) (20 ottobre 2012), convertito dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012 (19 dicembre 2012), che ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della startup innovativa.
Da allora, si sono susseguiti una serie di modifiche legislative - tra le quali il D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito dalla L. n. 33 del 24 marzo 2015 (c.d. “Investment Compact” - che ha istituito le PMI innovative ed esteso a questa fattispecie gran parte della disciplina di favore prevista per le startup innovative), nonché pareri e circolari diffusi dalle Camere di Commercio, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle entrate, che hanno contribuito a regolare e chiarire la materia.


2. Le raccomandazioni del Ministero - Circolare n. 3696/C/2017

Con la circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017, il Ministero dello sviluppo economico è tornato a far chiarezza nell’ambito dei controlli che la legge rimette agli uffici del Registro delle imprese, in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle startup e alle PMI innovative (verifiche preventive) e durante la vigenza dello status speciale di startup innovativae PMI innovativa (verifiche dinamiche).
Per quanto riguarda le verifiche dinamiche con riguardo alle Start-up innovative, la prima verifica in capo agli uffici è quella della perdita fisiologica dei requisiti per decorso del termine massimo fissato dalla norma.
Il 18 dicembre 2017 si esauriràlo speciale regime previsto per le società già esistenti alla data di entrata in vigore della norma, di cui all’art. 25, comma 3 del D.L. n. 179/2012; pertanto a partire da detta data le cancellazioni dalla sezione speciale non prevedranno più scaglioni preformati, ma saranno regolate sulla data di iscrizione della società in sezione speciale. Si tratta ovviamente di verifiche automatizzabili, in quanto trovano fonte diretta ed esclusiva nei dati in possessodelle Camere di Commercio.
A tale proposito, il Ministero si è più volte espresso nei termini di assicurare un‘opzione di continuità di iscrizione nelle sezioni speciali del Registro delle imprese riservate alle startup e alle PMI innovative, ricorrendone ovviamente i requisiti, invitando le Camere di commercio a ricordare, con ragionevole anticipo rispetto alla scadenza, alle startup la possibilità di migrare senza soluzione di continuità da un regime agevolativo all’altro avvalendosi della modalità semplificata rappresentata dal codice 070 della modulistica d’impresa.


3. Il passaggio da start-up innovativa a PMI innovativa

Come si è detto, una volta trascorso il periodo massimo di 60 mesi previsto per il mantenimento della qualifica di startup innovativa, la società perde il diritto di essere iscritta nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese, restando iscritta nella sola sezione ordinaria.

Con parere n. 79330 del 21 marzo 2016, il Ministero dello sviluppo economico ha rilevato che il decorrere del tempo che la legge stessa prevede come causa di estinzione dell’iscrizione, non ammette controdeduzioni da parte dell’impresa e che l’ufficio competente, una volta decorso il termine di applicazione della disciplina speciale, deve procedere, senza particolari procedure e in maniera autonoma, alla cancellazione dalla sezione speciale, previa semplice “notifica di cortesia” alla società, da effettuarsi tramite posta elettronica certificata (PEC).

La cancellazione avverrà dunque d’ufficio da parte del Registro, salvo il caso in cui la società stessa richieda di passare alla sezione speciale per le PMI innovative, istituita con l’Investment Compact del 2015. In quest’ottica, la PMI innovativa è una naturale evoluzione per la startup innovativa che, pur avendo superato i 5 anni di attività o i 5 milioni di fatturato, mantenga un chiaro carattere di innovatività.

Il legislatore ha voluto quindi rendere il passaggio da startup a PMI innovativa il più semplice possibile. Al fine di favorire la continuità tra i due regimi, le startup innovative che abbiano superato le soglie temporali o di fatturato previste dal Decreto Crescita 2.0 possono accedere alla sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle PMI innovative, attraverso un meccanismo di conversione semplice e automatico.


3.1. Adempimenti presso il Registro delle imprese

L’impresa Start-up innovativa che, pur perdendo i requisiti necessari per l’iscrizione nella sezione speciale start-up innovativa, mantiene i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, può:
a) richiedere la cancellazione dalla sezione speciale dedicata alle start-up innovative e contestualmente
b) presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative, in modo tale che il passaggio avvenga senza interruzioni e in continuità assoluta.

- SOGGETTO OBBLIGATO: legale rappresentante

- COMPILAZIONE MODULISTICA - Sono disponibili due modalità alternative tra di loro, messe a disposizione dal Registro delle Imprese, con accesso gratuito:
Con software Starweb: selezionare dal menu “Comunicazione Unica d’Impresa” la voce “Variazione”, richiamare la posizione dell’impresa digitando Rea o codice fiscale e successivamente selezionare la voce “Start-up innovativa” - “Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa“; dovranno inoltre essere compilati i campi relativi all'attestazione dei requisiti di PMI innovativa e alle informazioni da rendere, per i quali si rimanda alla Guida per gli adempimenti delle PMI innovative.
Con software Fedra o programmi equivalenti: Modulo S2, riquadro 32, codice tipo informazione 070 - START UP: “PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA”; nella parte descrittiva del codice 070 deve essere inserita la frase “Domanda di passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa in data ___/___/______”.
Dovranno inoltre essere compilati i codici tipo informazione relativi all'attestazione dei requisiti di PMI innovativa e alle informazioni da rendere, per i quali si rimanda alla Guida per gli adempimenti delle PMI innovative.

- ALLEGATI: modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di PMI innovativa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) e codificato con il codice tipo documento D35.
Codice atto: A99, inserendo come data atto la data dell’invio della domanda;

- DISTINTA: firmata digitalmente dal legale rappresentante;

- IMPORTI: Diritti di segreteria: Euro 90,00. Imposta di bollo: esente.


RIFERIMENTI

. Per START-UP E INCUBATORI - Tipologia, natura e finalità, clicca QUI.

. Per le AGEVOLAZIONI FISCALI, clicca QUI.

. Per gli ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE E APPROFONDIMENTI, clicca QUI.

. Per la MODULISTICA, MANUALI E GUIDE OPERATIVE, clicca QUI.

. Per la REDAZIONE DEL BILANCIO E GLI ADEMPIENTI PUBBLICITARI PRESSO IL REGSITRO DELLE IMPRESE, clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI - Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.

. Per la GIURISPRUDENZA , clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-01-27 (5267 letture)

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